Autocostruzione e autorecupero in edilizia. Leggi e buone pratiche

Autocostruzione e autorecupero in edilizia. Leggi e buone pratiche

autocostruzione messicoL’autocostruzione e l’autorecupero stanno assumendo oggi nel mondo una grande importanza, in quanto rappresentano la moderna soluzione alla profonda crisi sociale ed economica che caratterizza il nostro tempo. Queste pratiche sono oggi riconosciute e regolamentate in tre regioni italiane: Puglia, Lazio e Toscana.

Nello specifico, le normative regionali consentono a delle cooperative di famiglie di partecipare al cantiere della propria (prima) abitazione con una percentuale di ore lavorative non inferiore al 60% né superiore al 70%. Da questo conteggio vengono escluse tutte le opere con valenza statica ed impiantistica, e tutte le lavorazioni devono essere supervisionate da un tecnico competente.

autocostruzione paglia

È molto importante soffermarsi sul principio della supervisione di un tecnico esperto: realizzare un edificio non è una cosa banale seppur, seguendo delle ben chiare norme e regole, possa risultare semplice. Sbagliare per scarsa pratica o per aver sopravalutato le proprie capacità significa realizzare un manufatto non rispondente alle proprie necessità e i danni potrebbero non essere recuperabili.

Vi sono quindi lavorazioni da affidare a ditte esperte, fondazioni e struttura portante in legno, ed altre molto più corpose, come la posa della paglia o degli intonaci in terra cruda, che possono essere realizzate sotto uno sguardo esperto.

Leggi e buone pratiche

autocostruzione

Nelle regioni dove non si è deliberato in tal senso (per esempio in Trentino) l’autocostruzione può avvenire a livello familiare all’interno della normativa della sicurezza (D.Lgs 81/2008) in quanto all’articolo 88 si indica il committente come il “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata” ed al quale non viene vietata la partecipazione al proprio cantiere se dispone di un’idonea assicurazione (INAIL) e possiede le capacità necessarie alle opere che intende svolgere.

Vengono quindi escluse tutte le lavorazioni specialistiche o che richiedono una garanzia d’impresa, strutture portanti ed impianti; ciò non di meno queste sono lavorazioni che non riguardano direttamente il concetto di auto-costruzione di cui stiamo parlando.

autocostruzione argilla

L’articolo 2 del D.Lgs 81/2008 definisce poi il lavoratore come colui che partecipa all’attività produttiva “con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere” e questi può essere un associato (art. 2549 del c.c.), “uno studente superiore o universitario”. Inoltre, secondo l’articolo 2099 del c.c., il lavoratore “può essere retribuito con partecipazioni agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”.

Infine possono contribuire all’autocostruzione i partecipanti ai corsi di formazione o approfondimento. In questo caso la quota associativa comprende l’assicurazione e, sotto il controllo di persone esperte, gli iscritti diventano degli studenti che apprendono un’arte.

Ovviamente, quanto detto sottostà ad un principio fondamentale: il cantiere DEVE risultare perfettamente a norma!

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